Cambiano le regole per la monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, con effetti diretti anche per infermieri e professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale. La legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge 144/2026, ha infatti modificato la disciplina introdotta nel 2012, superando il divieto di corrispondere un'indennità economica sostitutiva nei casi in cui le ferie non siano state utilizzate per ragioni riconducibili all'organizzazione del lavoro.
Il tema riguarda una delle questioni più delicate della gestione del personale sanitario. Turni intensi, carenza di organico e difficoltà nella programmazione delle assenze rendono infatti frequente la maturazione di periodi di ferie non utilizzati entro l'anno di riferimento. Con la nuova normativa, tuttavia, il pagamento non diventa automatico: resta centrale la responsabilità dell'amministrazione nel garantire la concreta possibilità di fruire del riposo.
La legge interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, eliminando la disposizione che escludeva qualsiasi corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi non fruiti dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il principio generale rimane quello secondo cui le ferie devono essere effettivamente godute e non possono essere trasformate in denaro durante il rapporto di lavoro.
L'indennità sostitutiva è invece prevista esclusivamente alla cessazione del rapporto, nelle condizioni stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In altri termini, un infermiere non può rinunciare autonomamente alle ferie per ottenere una maggiore retribuzione, né l'amministrazione può sostituire il riposo con un pagamento se le ferie potevano essere concesse.
La situazione cambia però quando il mancato utilizzo delle ferie dipende dalle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria. La disciplina comune del rapporto di lavoro pubblico prevede infatti che l'amministrazione sia tenuta a garantire al personale la possibilità effettiva di fruire delle ferie spettanti.
Nel contesto del Servizio sanitario nazionale, dove la carenza di personale e la necessità di garantire la continuità assistenziale possono incidere direttamente sulla programmazione delle assenze, assume particolare rilievo la responsabilità del datore di lavoro.
L'azienda non è obbligata ad accogliere ogni richiesta di ferie presentata dal dipendente, poiché la compatibilità con le esigenze di servizio rappresenta un elemento essenziale nella definizione del periodo di godimento. Tuttavia, ciò non consente all'amministrazione di rinviare indefinitamente la fruizione delle ferie o di comprimere il diritto al riposo.
La giurisprudenza ha più volte ricordato che l'amministrazione deve organizzare il servizio in modo tale da consentire al lavoratore di esercitare concretamente il diritto alle ferie. Inoltre, qualora il periodo di riferimento si avvicini alla scadenza senza che il dipendente abbia utilizzato i giorni maturati, l'amministrazione ha l'obbligo di invitare formalmente il lavoratore a usufruirne, informandolo delle conseguenze della mancata fruizione.
La nuova normativa si limita quindi a eliminare il divieto introdotto nel 2012, senza modificare la regola generale secondo cui le ferie, in quanto diritto indisponibile, devono essere utilizzate. Eventuali indennità sostitutive restano subordinate alla cessazione del rapporto e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Per infermieri e professionisti sanitari, il punto centrale non è la possibilità di trasformare le ferie in denaro, ma la corretta gestione organizzativa dei turni e delle assenze. La legge conferma infatti che il riposo deve essere garantito prima di tutto attraverso la programmazione delle ferie. Solo laddove ciò non sia possibile per ragioni legate all'organizzazione del servizio, la disciplina contrattuale può prevedere forme di compensazione economica alla cessazione del rapporto.
In sintesi, la modifica normativa interviene su una disposizione introdotta in un contesto di contenimento della spesa pubblica, ma non introduce un diritto generalizzato alla monetizzazione delle ferie. Per il personale sanitario, la tutela resta ancorata alla possibilità effettiva di fruire del riposo e alla responsabilità delle aziende nel garantire un'organizzazione del lavoro compatibile con il diritto alle ferie.
Quando è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute
Il pagamento delle ferie residue non scatta automaticamente nel momento in cui un lavoratore va in pensione, si dimette o cessa il rapporto di lavoro. La regola generale è che le ferie devono essere utilizzate durante il rapporto. Tuttavia, la situazione cambia quando le ferie si sono accumulate non per scelta del dipendente, ma perché le richieste sono state rinviate o negate per esigenze di servizio.
Per fare un esempio concreto, un infermiere che non ha utilizzato tutte le ferie maturate perché l'azienda sanitaria le ha rinviate per coprire turni scoperti o per garantire la continuità assistenziale potrebbe avere diritto a una compensazione economica. In questi casi, la responsabilità non ricade sul lavoratore, ma sull'organizzazione del servizio che non ha consentito la fruizione delle ferie.
Al contrario, se le ferie non sono state utilizzate per scelta del dipendente, ad esempio perché non ha presentato richieste pur avendo la possibilità di farlo, la situazione è diversa. La mancata fruizione derivante da una scelta consapevole del lavoratore non dà diritto all'indennità sostitutiva.
In pratica, la valutazione dipende dalle circostanze che hanno impedito al lavoratore di usufruire dei giorni maturati. È l'amministrazione a dover dimostrare che le ferie non sono state utilizzate per cause imputabili al dipendente, mentre il principio resta quello del godimento effettivo del riposo.

