Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è pronto per il passaggio in Aula. Dopo il mandato alla relatrice Marta Schifone il 7 ottobre, la discussione generale in Aula è fissata al 12 ottobre. È la prima seduta utile, visto che il 10 e 11 ottobre la Camera è impegnata con il decreto Sud. Il testo, il numero A.C. 2700-A, porta due modifiche principali: la prima sulla responsabilità penale degli infermieri, la seconda sulla responsabilità civile.
Cosa cambia per la responsabilità penale degli infermieri
Il passaggio che pesa di più per chi lavora in reparto riguarda le buone pratiche clinico-assistenziali. La norma estende agli infermieri la non punibilità prevista oggi per i medici nei casi di imperizia, quando l'errore non è dovuto a negligenza o imprudenza. Ma c'è una novità: questa estensione vale anche nei casi di colpa grave. Il riferimento è all'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco (legge 24/2017), che oggi tutela il medico dall'imperizia lieve se ha rispettato le linee guida e, in assenza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Il ddl equipara buone pratiche clinico-assistenziali e linee guida per gli infermieri, permettendo l'estensione della non punibilità anche nei casi di colpa grave.
Le carenze di personale contano nel giudizio sulla colpa? Sì, se il professionista non poteva evitarle.
Il ddl elenca i fattori che il giudice valuterà per accertare la colpa e il suo grado: il turno scoperto, la mancanza di materiale e il ruolo del professionista nell'équipe. L'obiettivo è considerare le condizioni di lavoro nella determinazione della responsabilità.
Cosa cambia sul fronte civile per gli infermieri
Anche qui si equiparano buone pratiche e linee guida. Se il professionista ha rispettato le disposizioni tecniche e organizzative, risponde solo per dolo o colpa grave.
Per il Governo sei mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare decreti legislativi, con possibile slittamento di tre mesi
Il Consiglio di Stato ha chiesto di evitare duplicazioni con la legge 24/2017 e di coordinare il testo con le norme esistenti. I criteri dell'articolo 3 restano: sicurezza degli operatori e pianificazione del fabbisogno di professioni sanitarie. Chi esercita in Italia con titolo estero dovrà iscriversi a un elenco speciale presso l'Ordine e superare una verifica linguistica, fino al 31 dicembre 2029. L'articolo 4 prevede un sistema nazionale di certificazione delle competenze e revisione della formazione continua.

